Domande
-
Qual è lo scopo del GBER?
-
Cos'è e come funziona il GBER?
-
Cosa sono gli aiuti di Stato?
-
Qual è l'iter per la concessione di aiuti di Stato?
-
Cosa prevede il quadro temporaneo?
-
Quali sono le misure previste?
-
Quali sono stati gli interventi in ambito nazionale a seguito dell’emanazione del quadro temporaneo di riferimento?
-
Per quanto tempo saranno applicabili?
Risposte
Qual è lo scopo del GBER?
Semplificare e render più mirati gli aiuti di Stato per la crescita e l’occupazione, mediante l’approvazione automatica di numerosi tipi di aiuto, riducendone l’iter amministrativo:
- i conferimenti di capitale di rischio; art. 29
- la ricerca e sviluppo; art. 31
- la ricerca e sviluppo nel settore agricolo e della pesca; art. 34
- gli studi di fattibilità tecnica; art. 32
- i servizi di consulenza in materia di innovazione e i servizi di sostegno all'innovazione; art. 36
- le nuove imprese innovative; art. 35
- gli investimenti e l'occupazione a livello regionale; art. 13
- le nuove piccole imprese nelle regioni assistite; art. 14
- le piccole imprese nuovamente create da imprenditori donne; art. 16
- gli investimenti e l'occupazione in favore delle PMI; art. 15
- i servizi di consulenza in favore delle PMI; art. 26
- la partecipazione delle PMI a fiere; art. 27
- l'adeguamento delle PMI a norme comunitarie non ancora in vigore; art. 20
- la messa a disposizione di personale altamente qualificato presso una PMI; art. 37
- le spese connesse ai diritti di proprietà industriale per le PMI; art. 33
- gli investimenti per andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale; art. 18
- gli investimenti in misure di risparmio energetico; art. 21
- gli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento; art. 22
- gli investimenti per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili; art. 23
- gli acquisti di mezzi di trasporto che rispettano norme più rigorose rispetto a quelle comunitarie in materia di tutela ambientale; art. 19
- la realizzazione di studi in materia ambientale; art. 24
- l'ambiente , sotto forma di sgravi fiscali; art. 25
- la formazione; art. 39
- la compensazione dei sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili; art. 42
- l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali; art. 40
- l'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali; art. 41
Torna ad inizio pagina
Cos'è e come funziona il GBER?
Dopo un lungo processo di verifica dei risultati conseguiti nella realtà economica europea grazie anche all’utilizzo di misure di aiuto di questo tipo, alla luce dello State Aid Action Plan 2005/2009 e dopo consultazioni con gli Stati membri, nel 2008 è stato approvato il nuovo grande regolamento generale di esenzione GBER – Regolamento 800/2008/CE che sostituisce i seguenti provvedimenti:
- 68/2001 (aiuti alla formazione)
- 70/2001 (aiuti alle PMI)
- 2204/2002 (aiuti all'occupazione)
- 1628/2006 (aiuti a finalità regionale).
Inoltre, il regolamento estende per la prima volta l'esenzione dalla notifica a nuove categorie di aiuti:
- aiuti a favore della tutela dell'ambiente
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione
- aiuti sotto forma di capitale di rischio
Il GBER si applica ad aiuti concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione. Per ottenere tali aiuti le imprese devono contattare le autorità pubbliche a livello nazionale o regionale/locale.
Torna ad inizio pagina
Cosa sono gli aiuti di Stato?
Gli aiuti di Stato sono considerati dall’Unione Europea uno strumento utile quando contribuiscono al raggiungimento di obiettivi quali il miglioramento della tutela del’ambiente o la ricerca al fine di produrre soluzioni innovative in tutti i settori economici o consentire la formazione e quindi la crescita umana e professionale del lavoratore. Producono invece effetti negativi sul’economia quando tengono in vita aziende inefficienti ed inadeguate al mercato o quando non falsano la concorrenza tra le imprese.
Per questo motivi la Commissione vigila sulla loro autorizzazione ed erogazione favorendo gli interventi utili, che stimolano la crescita delle imprese beneficiarie e la competitività con conseguenti vantaggi per i consumatori ed inoltre favoriscono l’occupazione.
L’intento della Commissione è incoraggiare gli Stati membri ad utilizzare nel modo più efficiente le risorse economiche. Gli aiuti compatibili devono essere approvati rapidamente per consentire la realizzazione degli scopi considerati lodevoli per l’intera Comunità.
Per questo è stato emanato il Regolamento 800/2008/CE:
- Il regolamento consente l’approvazione automatica, senza preventiva notifica, di intere categorie di aiuti che rientrano nei criteri stabiliti nelle disposizioni ivi contenute.
- Gli aiuti sono quindi immediatamente concessi dagli Stati che devono limitarsi ad informare la Commissione (dopo la concessione dell’aiuto stesso).
Gli aiuti debbono essere adottati in forme “trasparenti”, ovvero sovvenzioni, abbuoni d’interesse, prestiti nei quali l’equivalente sovvenzione lordo - ESL tiene conto del tasso di riferimento.
Torna ad inizio pagina
Qual è l'iter per la concessione di aiuti di Stato?
Occorre innanzitutto fare una distinzione tra due tipi di misure di aiuto:
- Aiuti esentati dall’obbligo di notifica
Gli aiuti individuali o i regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria adottato dalla Commissione non necessitano la notifica alla Commissione. Lo Stato membro deve invece presentare alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto entro 20 giorni lavorativi dall’attuazione della misura. Se l’aiuto soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento “de minimis” (scheda 13), non vi è nemmeno l’obbligo di presentare detta informazione sintetica (gli Stati membri sono però tenuti a controllare gli aiuti in questione ai sensi del regolamento “de minimis”).
Per quanto riguarda le misure esentate dalla notifica a norma del regolamento generale, gli Stati membri hanno inoltre l’obbligo di pubblicare il testo integrale delle misure in questione su Internet, dove rimarrà disponibile fintanto che le misure sono valide.
- Aiuti soggetti all’obbligo di notifica
Il 22.3.1999 è stato adottato il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, che stabilisce le regole procedurali in materia di aiuti di Stato. È seguito il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del succitato regolamento del Consiglio.
- Notifica
Spetta allo Stato membro interessato (autorità centrali) notificare il progetto di aiuto di Stato attraverso la Rappresentanza permanente. Per snellire la procedura, la Commissione ha predisposto modelli di notifica standardizzati per la maggior parte dei tipi di aiuto. Un software specifico (“SANI”) è stato messo a disposizione degli Stati membri per facilitare e accelerare l’iter di notifica. Talune modifiche secondarie ad aiuti esistenti sono soggette al sistema semplificato di notifica e ad una procedura decisionale più rapida. Siffatti meccanismi semplificati possono essere accettati unicamente se la Commissione è stata regolarmente informata dell’attuazione dell’aiuto di Stato esistente.
- Richiesta di informazioni supplementari
Se la notifica è incompleta, la Commissione chiederà informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato è generalmente tenuto a fornire le informazioni richieste entro il termine di 20 giorni.
- Esame e decisione
La Commissione dispone di due mesi entro i quali esaminare il progetto di aiuto. Il periodo di due mesi decorre dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni necessarie alla valutazione del caso e la notifica può essere considerata completa. L’esame si conclude solitamente o con una “decisione di non sollevare obiezioni” o con una “decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato".
Se la Commissione decide di non sollevare obiezioni, può essere data esecuzione all’aiuto in questione.
La Commissione avvia il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 se nutre dubbi in merito alla compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune. In tal caso la Commissione avvia un “procedimento di indagine formale”, pubblica una descrizione dell’aiuto sulla Gazzetta ufficiale e sul suo sito Internet e invita lo Stato membro e le parti interessate a presentare osservazioni. Al termine dell’indagine la Commissione adotta una decisione definitiva, che può essere positiva (l’aiuto può essere erogato), negativa (l’aiuto non può essere erogato) oppure positiva ma soggetta a precise condizioni (l’aiuto può essere erogato se sono rispettate determinate condizioni). Il termine indicativo massimo previsto per tale indagine è di 18 mesi.
Tutte le decisioni sono soggette al controllo della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 230 del trattato. Anche i tribunali nazionali svolgono un ruolo relativamente all’esecuzione delle decisioni di recupero della Commissione.
Torna ad inizio pagina
Cosa prevede il quadro temporaneo?
La Commissione ha predisposto il quadro delle regole in materia di aiuti di Stato con l’emanazione della Comunicazione 2009/C 83/01 “Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale” che ha consentito agli Stati membri di adottare misure di aiuti temporanei "anticrisi".
La Commissione ha previsto alcune deroghe temporanee alla normativa sugli aiuti di Stato, applicabili dal 17 dicembre 2008 - data in cui ne è stato adottato il contenuto in linea di principio - fino alla fine del 2010, anche a favore delle imprese che dimostrino uno stato di difficoltà conseguente alla crisi e successivo al 1 luglio 2008. Successivamente la Comunicazione 2009/C 261/02 “Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” ha apportato alcune modifiche all’articolato per autorizzare un importo compatibile di aiuti limitato a 15 000 EUR per il settore agricolo.
Da ultimo la Comunicazione 2009/C 303/4 ha introdotto ulteriori modifiche per inserirvi alcuni adeguamenti tecnici, in particolare per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di garanzie.
Le misure adottate ai sensi delle comunicazioni citate devono essere notificate alla Commissione dagli Stati membri.
È stata prevista una periodica attività di monitoraggio delle iniziative varate dagli SM, attraverso relazioni sulle misure adottate, per consentire alla Commissione di valutare l’impatto delle stesse.
Torna ad inizio pagina
Quali sono le misure previste?
In particolare le misure possibili sono:
- Aiuti di importo limitato e compatibile.
- Aiuti sotto forma di garanzie.
- Aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato.
- Aiuti per la produzione di prodotti verdi.
- Misure relative al capitale di rischio.
- Misure di semplificazione: Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
Torna ad inizio pagina
Quali sono stati gli interventi in ambito nazionale a seguito dell’emanazione del quadro temporaneo di riferimento?
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (adottato su proposta del Ministro delle Politiche Europee, d’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni), l'Italia ha dato attuazione alla Comunicazione 2009/C 83/01 dettando modalità e criteri omogenei sul territorio nazionale nel rispetto dei quali possono essere concesse le misure di aiuto. Il DPCM è stato notificato a Bruxelles per la necessaria previa autorizzazione della Commissione (che si è espressa positivamente emanando una decisione di autorizzazione per ogni singola tipologia di aiuto), senza che siano necessarie ulteriori notifiche.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010, lo Stato Italiano ha dato attuazione anche alla successiva Comunicazione 2009/C 261/02.
Gli aiuti concessi devono comunque essere comunicati ex post, nell'ambito del monitoraggio previsto per fornire alla Commissione europea gli elementi di informazione sulle misure temporanee previste.
Le misure adottabili sono le seguenti:
- Aiuti per la produzione di "prodotti verdi" approvato dalla Commissione europea con Decisione 26 ottobre 2009, C(2009)8406, destinati a favorire il rispetto anticipato dello standard ambientale Euro 6 nel comparto auto e i quelli collegati;
- Aiuti "di importo limitato" - approvato dalla Commissione europea con Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, AIUTO n. 248/2009; Aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, ecc.). L'aiuto potrà coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento. Con la Comunicazione 2009/C 261/02 la Commissione ha introdotto la possibilità (precedentemente esclusa) di concedere aiuti di importo limitato (nel limite massimo di 15.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010) anche al settore della produzione agricola primaria. Con Decisione 1 febbraio 2010, C(2010)715 la Commissione europea ha approvato il regime italiano di aiuti di importo limitato la cui base giuridica è costituita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2010. Resta escluso dal beneficio il settore della pesca.
- Aiuti di stato sotto forma di garanzie - approvato dalla Commissione europea con Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4289, AIUTO n. 266/2009. L'oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
- Aiuti di stato sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato - approvato dalla Commissione europea con Decisione 29 maggio 2009, C(2009)4376, AIUTO n. 268/2009. L'aiuto potrà coprire la riduzione dei tassi di interesse fino al 31.12.2010;
- Aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio di piccole e medie imprese - approvato dalla Commissione europea con Decisione 25 maggio 2009, C(2009)4117, AIUTO n. 279/2009; La tranche massima di investimento non supera i 2,5 milioni di euro l’anno e almeno il 30% del finanziamento deve provenire da investitori privati.
Torna ad inizio pagina
Per quanto tempo saranno applicabili?
Il Dipartimento Politiche Comunitarie ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dà attuazione, a livello nazionale, alla Comunicazione della Commissione europea sulla proroga degli aiuti temporanei "Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria". Lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) per ottenere le necessarie autorizzazioni come previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b).
La concessione di aiuti temporanei sulla base della nuova Comunicazione sarà possibile soltanto dopo che il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed a condizione che siano state adottate le decisioni di autorizzazione della Commissione europea, analogamente a quanto avvenuto con il precedentemente DPCM 3.06.2009.
Con nota dello stesso Dipartimento del 3 dicembre, agli enti e le amministrazioni interessate è stato comunque ricordato che la concessione nel 2011 degli aiuti compatibili di importo limitato è stata sottoposta ad alcune condizioni tra le quali la presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2010 o, per gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il termine del 31 marzo 2011.
Torna ad inizio pagina