Menu secondario
Contenuto pagina

Misure per la stabilità del sistema creditizio

Nel 2008-2009 la Commissione europea aveva adottato norme speciali in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere il sistema bancario durante la crisi al fine di preservare la stabilità finanziaria, pur evitando distorsioni indebite della concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea.

Le crescenti tensioni sui mercati del debito sovrano, iniziate in estate, hanno rinnovato la pressione sul settore bancario dell'UE, rendendo necessaria la proroga delle norme straordinarie connesse alla crisi, anche per agevolare l'attuazione del cosiddetto "pacchetto per il settore bancario" concordato dai capi di Stato e di governo dell'Unione europea nell’ottobre 2011. Tale pacchetto è volto a ripristinare la fiducia nel settore bancario.

La Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 adottata recentemente dalla Commissione è relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria e mantiene in vigore le quattro comunicazioni a suo tempo emanate che stabiliscono le condizioni per la compatibilità con le norme del trattato in materia di aiuti di Stato degli aiuti concessi sotto forma di garanzia, ricapitalizzazione e sostegno a fronte di attività deteriorate, nonché i requisiti per i piani di ristrutturazione o di redditività. La Commissione si è impegnata a garantire una rapida approvazione temporanea delle misure ogni volta che sarà necessario per preservare la stabilità finanziaria, a condizione che i termini dell'intervento siano conformi agli orientamenti indicati.

L’articolo 8 del ’Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato in GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251, vista la perdurante situazione di crisi economico- finanziaria, ha reintrodotto un regime di garanzia a favore delle banche italiane ai sensi della Comunicazione della Commissione europea in questione.

Come previsto al comma 1 “Il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità' alla normativa europea in materia”.

La concessione della garanzia è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

Le disposizioni predette sono state sottoposte al preventivo vaglio della Commissione europea cui è stato notificato il provvedimento emanato.

Sul sito www.tesoro.itCollegamento a sito esterno sono disponibili la modulistica e la nuova procedura per le banche necessaria a richiedere le garanzie statali come stabilito dalla normativa.

Normativa

Sezione servizio

Calendario

Apr 12 Entra nel Calendario di Aprile 2012 Mag 12 Entra nel Calendario di Maggio 2012 Giu 12 Entra nel Calendario di Giugno 2012
L Lunedi M Martedi M Mercoledi G Giovedi V Venerdi S Sabato D Domenica
    1 maggio     2 maggio     3 maggio     4 maggio     5 maggio     6 maggio  
  7 maggio     8 maggio     9 maggio     10 maggio     11 maggio     12 maggio     13 maggio  
  14 maggio     15 maggio     16 maggio     17 maggio     18 maggio     19 maggio     20 maggio  
  21 maggio     22 maggio     23 maggio     24 maggio     25 maggio     26 maggio     27 maggio  
  28 maggio     29 maggio     30 maggio     31 maggio        

Informazioni

Link Rapidi

Siti Correlati