Il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure a sostegno dell’accesso al finanziamento nella situazione di crisi finanziaria ed economica, dalle premesse nel piano di ripresa del novembre 2008 alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 .
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ed i suoi effetti sull’economia reale hanno indotto la Commissione a riconsiderare, in via temporanea, il ricorso agli aiuti di Stato da parte degli Stati membri quale parte necessaria della strategia da adottarsi per far fronte alla congiuntura economica.
Nell’ambito del Recovery Plan presentato il 26 novembre 2008 - per favorire la ripresa dell'Europa in seguito alla crisi economica - sono state ricomprese anche ulteriori iniziative volte ad applicare le norme sugli aiuti di Stato in modo tale da disporre della massima flessibilità per affrontare la crisi pur mantenendo condizioni di equa concorrenza (ad esempio un pacchetto di semplificazione volto ad accelerare il processo decisionale, un aumento temporaneo della "soglia di sicurezza" per il capitale di rischio a 2,5 milioni di euro e, sempre a titolo temporaneo, maggiori possibilità per gli Stati membri di garantire i prestiti alle imprese).
La Commissione ha preferito varare un piano di norme comuni per tutti i 27 paesi piuttosto che lasciare gli SM liberi di intraprendere iniziative autonome che potrebbero rivelarsi alla lunga dannose per il mercato comune e la concorrenza.
L’intento è stato quello di supportare le imprese durante la crisi senza dimenticare gli obiettivi a lungo termine che l’Unione si pone, ad esempio la crescita sostenibile.
Le Comunicazioni emanate allo scopo dalla Commissione europea forniscono orientamenti dettagliati sui criteri di compatibilità del sostegno accordato dagli Stati membri alle banche e alle imprese non finanziarie rispetto alle disposizioni previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che stabilisce quanto segue
"Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:[…] gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;”
I primi provvedimenti adottati a causa della crisi hanno riguardato gli istituti finanziari .
Il quadro temporaneo ha permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari per agevolare l’accesso delle imprese ai finanziamenti e nel contempo incoraggiare le imprese a continuare ad investire.
La scadenza del quadro temporaneo era stata prevista al 31 dicembre 2010.
Il primo dicembre 2010 la Commissione ha stabilito una proroga fino al 31 dicembre 2011 di determinate misure inserite nel quadro temporaneo, accompagnata dall’introduzione di condizioni più rigorose, nella prospettiva della ripresa economica di tutti i Paesi dell’Unione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 23 dicembre 2010 il DPCM recante “Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea dal titolo «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria” che è stato successivamente pubblicato in GU n. 13 del 18-1-2011.
L’art. 5 (Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato), comma 2 del DPCM ricordato prevede che “Fino al 31 dicembre 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilita', il tasso overnight rilevato dalla Banca centrale europea”.
A tal proposito è stato attivato il link http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/dossier-stampa/dettaglio.asp?idDOS=1
Il 27 gennaio 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le linee guida per l’applicazione del DPCM 23 dicembre 2010.
Cosa prevede il quadro temporaneo?
Quali sono le misure previste?
Per quanto tempo saranno applicabili?
| L Lunedi | M Martedi | M Mercoledi | G Giovedi | V Venerdi | S Sabato | D Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maggio | 2 maggio | 3 maggio | 4 maggio | 5 maggio | 6 maggio | |
| 7 maggio | 8 maggio | 9 maggio | 10 maggio | 11 maggio | 12 maggio | 13 maggio |
| 14 maggio | 15 maggio | 16 maggio | 17 maggio | 18 maggio | 19 maggio | 20 maggio |
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