Introduzione sezione Comitato di sicurezza finanziaria (Csf)
Comitato di sicurezza finanziaria (Csf)
Il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) per monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo (l. 431/2001) e del riciclaggio( d.lgs. 231/2007), delle attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzioni di massa, nonché attuare le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e a livello nazionale (d.lgs. 109/2007).
Il Csf, presieduto dal Direttore generale del Tesoro, è composto da rappresentanti di altre Amministrazioni e Autorità: Ministero dell’economia e delle finanze; Ministero dell’interno; Ministero della giustizia; Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero dello sviluppo economico; Banca d’Italia; Commissione per le società e la borsa; Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Unità di informazione finanziaria; Guardia di finanza; Direzione investigativa antimafia; Arma dei carabinieri; Direzione nazionale antimafia; Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini dello svolgimento dei compiti correlati al congelamento delle risorse economiche, il Csf è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio. Il funzionamento del Csf è regolato per decreto del Mef (DM 22 aprile 2022, n. 59).
Il Csf agisce come punto di raccordo in questo settore ed è dotato di poteri particolarmente penetranti, come, ad esempio, quello di acquisire informazioni in possesso delle Amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d’ufficio.
Attività relative al Gafi/Fatf: Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Tra le competenze del Csf rientra l’elaborazione dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (National risk assessment – Nra), condotta per la prima volta nel 2014 e svolta sulla base di quanto previsto dall’ art. 14 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, con l’obiettivo di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, investigazione e repressione, nonché i settori maggiormente esposti a tali minacce, al fine di adottare un approccio basato sul rischio dell’attività di contrasto (Anti money laundering/Counter financing terrorism – Aml/Cft) ed elaborare adeguate linee di intervento.
Relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Il Csf presenta ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze la Relazione da inoltrare al Parlamento, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs 231/2007, contenente l’evoluzione della normativa di riferimento, la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta da ciascuna Amministrazione nel proprio ambito di competenza, anche a livello internazionale, nonché i risultati raggiunti nell’anno di riferimento e le proposte per rendere più efficace tale attività.
Attuazione delle sanzioni internazionali
Il Csf è l’Autorità italiana competente per l’attuazione del congelamento di fondi e risorse economiche detenute, direttamente o indirettamente, da individui ed entità inclusi nelle liste disposte dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite.
L’elenco delle sanzioni in vigore disposte dall’UE può essere consultato sul sito della Commissione europea. Inoltre, la “EU sanctions map”, adottata su iniziativa della presidenza estone, offre una mappa visiva delle misure sanzionatorie adottate dal Consiglio.
Al Csf compete anche il rilascio delle deroghe previste dalla legislazione europea in relazione alle misure restrittive di carattere finanziario.
Contatti
Eventuali informazioni e/o ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo csf@mef.gov.it.
FAQ: DOMANDE PIU’ FREQUENTI
Come fare per trasmettere istanze di autorizzazione relative a transazioni e deroghe
Rientra tra i compiti del Csf quello di rilasciare le autorizzazioni relative a transazioni bancarie e finanziarie, e autorizzare le deroghe alle misure di congelamento.
Gli istituti finanziari e gli altri soggetti legittimati potranno trasmettere le relative istanze di autorizzazione alla Segreteria tecnica del Csf:
- mediante il portale telematico “Gesafin”, se l’istanza riguarda autorizzazioni finanziarie in deroga connesse all’esportazione di beni soggetti a misure restrittive o correlate ad altre misure previste da ciascun regime sanzionatorio. Per poter accedere al portale, occorre accreditarsi, al primo accesso, al sito relativo ai Servizi online del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.dt.tesoro.it/
- mediante PEC, all’indirizzo csf@pec.mef.gov.it, per le istanze non supportate dal portale “Gesafin”, come nel caso delle esenzioni alle sanzioni adottate.
COME FARE PER ADEMPIERE ALLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014, E DELL’ARTICOLO 5 BIS, COMMA 4 BIS, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014
A seguito dell’entrata in vigore il 21 luglio 2022 del Regolamento (UE) n. 1273/2022 - che ha modificato il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina - ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione delle misure di congelamento le informazioni devono essere comunicate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) a mezzo posta elettronica al indirizzo email ari.cin.congelamenti@bancaditalia.it.
Ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4 bis, del Regolamento (UE) n. 833/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 427/2023, a partire dall’11 maggio 2023, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali sono tenuti a trasmettere all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione Europea le informazioni sulle attività e sulle riserve della Banca centrale di Russia, che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono come controparte. Per l’Italia, le comunicazioni devono essere inviate all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia a mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail CIN.@bancaditalia.it
Contenuti, tempistiche e formato delle comunicazioni sono indicati presso il sito web dell’UIF.
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