Introduzione sezione Prevenzione del riciclaggio

Prevenzione del riciclaggio

L'opera di prevenzione svolta nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita è svolta dal Dipartimento del Tesoro mediante un'attività normativo interpretativa e un'attività sanzionatoria.

 

Attività normativo-interpretativa

- Predisposizione degli schemi di provvedimento necessari per dare attuazione alla legge antiriciclaggio e al testo unico bancario. Risoluzione delle questioni rilevate in sede operativa nell'ambito di applicazione delle suddette leggi anche grazie al contributo del tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), della Banca d' Italia, dell'Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) e della Guardia di Finanza.

 

- Collaborazione con le altre autorità competenti nella lotta al riciclaggio nonché con le omologhe autorità di altri paesi e con gli organismi internazionali di settore. Il Dipartimento fornisce, inoltre, il proprio contributo alla predisposizione di provvedimenti normativi a livello internazionale.

 

Attività sanzionatoria.

Il rispetto della normativa antiriciclaggio è assicurata da un articolato sistema di sanzioni amministrative pecuniarie, che si aggiungono alle sanzioni penali previste per le violazioni più gravi.

 

La potestà sanzionatoria amministrativa per la violazione della normativa antiriciclaggio rientra tra le attribuzioni del Mef; in tali casi l'Unità di informazione finanziaria per l' Italia, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di Finanza e la Direzione investigativa antimafia (Dia) accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni e provvedono alla contestazione degli addebiti agli incolpati, quindi trasmettono gli atti al Mef, competente all' irrogazione della sanzione.

 

Secondo la vigente normativa, la potestà sanzionatoria attribuita al Dipartimento del Tesoro concerne:

  • l'omessa segnalazione di operazioni sospette alla Uif o alle autorità di vigilanza di settore, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari, dei soggetti esercenti attività finanziaria, dei professionisti, dei revisori contabili, e degli altri soggetti destinatari dell’obbligo di segnalazione;
  • il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • la violazione, da parte dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, del divieto di instaurare o mantenere rapporti continuativi, eseguire operazioni o prestazioni professionali nei confronti di operatori riconducibili a paesi c.d. black list;
  • l’omessa istituzione del registro unico informatico e del registro della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio;
  • le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della Uif;

 

Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni amministrative comprendono fase istruttoria, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori, gestione del contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.
Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.

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