Quali Amministrazioni sono tenute agli obblighi di comunicazione?
Le Amministrazioni Pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e quelle inserite nell'elenco delle unità istituzionali (Settore S.13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, individuate annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 http://www.istat.it/it/.
Quali sono le componenti dell’attivo da comunicare?
Attualmente la rilevazione riguarda i beni immobili (fabbricati e terreni), le partecipazioni e le concessioni.
Quali sono i termini previsti nel 2012 per la comunicazione dei beni immobili, delle partecipazioni e delle concessioni?
L’Amministrazione deve comunicare entro il 31 luglio 2012 la situazione dei beni immobili, delle concessioni e delle partecipazioni in essere al 31 dicembre 2011.
Per le partecipazioni, in particolare, le Amministrazioni devono comunicare:
Come deve essere effettuata la comunicazione dei dati?
La comunicazione dei dati deve essere effettuata esclusivamente in via telematica tramite il Portale predisposto dal Dipartimento del Tesoro sul sito internet istituzionale (art. 5 del D.M. 30 Luglio 2010) e accessibile attraverso il link: https://portaletesoro.mef.gov.it. I dati devono essere comunicati utilizzando i moduli dedicati a “Patrimonio della PA a valori di mercato”: “Immobili”, “Partecipazioni” e “Concessioni”.
Con quali modalità vanno comunicati i dati?
Per comunicare i dati è necessario utilizzare gli applicativi “Immobili”, “Concessioni” e “Partecipazioni” disponibili nel Portale https://portaletesoro.mef.gov.it. In particolare, in ogni applicativo i dati possono essere comunicati attraverso due modalità:
L’Amministrazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Come si procede alla comunicazione dei dati? E’ possibile l’invio cartaceo?
L’indirizzo PEC dell’Amministrazione è necessario per la registrazione al Portale https://portaletesoro.mef.gov.it, attraverso il quale va fatta la comunicazione dei dati. La PEC, regolamentata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dal D.P.C.M. 6 maggio 2009, è un tipo speciale di posta elettronica che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento e garantisce, pertanto, valore legale alla trasmissione di documenti per via telematica.
Se l’Amministrazione non dispone ancora di un indirizzo PEC può richiederne il rilascio rivolgendosi ad uno dei gestori accreditati presso DigitPA http://www.digitpa.gov.it/.
Come stabilito dall’art. 5 del D.M. del 30 Luglio 2010, non è possibile effettuare l’invio dei dati su supporto cartaceo (vedi quesito n. 4).
Come si effettua la registrazione al Portale?
Per registrarsi occorre accedere sulla home page del Portale attraverso l’indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it cliccare sul link “Nuova registrazione”, che si trova nel menù a sinistra, e seguire la procedura guidata. La registrazione si compone di quattro fasi successive: scelta dell’Ente di appartenenza, validazione e/o inserimento dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), scelta delle applicazioni di interesse e del relativo Responsabile del Procedimento della comunicazione dei dati, inserimento dei propri dati. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione è possibile consultare le FAQ e il manuale utente disponibili nella sezione “Supporto all’utente” del Portale https://portaletesoro.mef.gov.it.
Cosa fare quando non ci sono beni immobili o partecipazioni o concessioni da comunicare?
Il responsabile della comunicazione dei dati deve registrarsi al Portale dedicato https://portaletesoro.mef.gov.it, accedere al relativo modulo, selezionare inserimento dati e comunicare la non detenzione.
Per ulteriori informazioni consultare anche la documentazione (FAQ e Manuale utente) disponibile sulla pagina di benvenuto di ogni modulo (area riservata del Portale).
Possono registrarsi ai moduli “Immobili”, “Partecipazioni” e “Concessioni” soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche (es. privati per finalità di ricerca, studio, professionali, ecc.)?
I moduli “Immobili”, “Partecipazioni” e “Concessioni (https://portaletesoro.mef.gov.it) sono stati ideati come strumento di rilevazione e canale di comunicazione e servizio dedicato alle Amministrazioni pubbliche per il progetto di rilevazione, valutazione e valorizzazione del patrimonio pubblico “Patrimonio della PA a valori di mercato”. Pertanto, la registrazione è preclusa a soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche, non rientranti nel perimetro soggettivo di riferimento (vedi quesito n. 1).
E’ possibile verificare i dati inseriti nel sistema?
E’ possibile visualizzare i dati inseriti nel sistema sia per l’anno in corso di rilevazione (attraverso la funzionalità “Gestione dati”) che per gli anni già rilevati (tramite la funzionalità “Storico”). In entrambi i casi è possibile, inoltre, scaricare un report dei dati inseriti in formato Pdf e in formato Excel.
E’ possibile modificare i dati precedentemente inseriti?
I dati inseriti nel sistema possono essere sempre modificati prima del termine previsto per la chiusura della rilevazione, utilizzando la funzionalità di “Gestione Dati”. Non è possibile modificare i dati relativi alle rilevazioni degli anni precedenti che possono essere invece visualizzati e scaricati con la funzionalità “storico”.
Dove trovare le indicazioni per le problematiche tecniche relative alla migrazione sul nuovo Portale?
Tutte le indicazioni di carattere tecnico relative al nuovo Portale https://portaletesoro.mef.gov.it sono disponibili nelle FAQ e nel manuale utente, consultabili nella sezione “Supporto all’utente” del Portale.
Quali beni immobili devono essere comunicati dalle Amministrazioni incluse nel perimetro di rilevazione?
Ogni Amministrazione deve comunicare i beni immobili (unità immobiliari e terreni) di cui è proprietaria (esclusiva o per una quota parte) e quelli, appartenenti al patrimonio dello Stato o di proprietà di un’altra Amministrazione Pubblica, da essa detenuti o utilizzati a qualunque titolo. Oltre ai beni immobili di cui è proprietaria, l’Amministrazione deve perciò comunicare anche i beni immobili in locazione da altra Amministrazione pubblica, i beni immobili in uso gratuito da altra Amministrazione pubblica (es. comodato), i beni immobili in uso governativo (bene immobile di proprietà dello Stato, la cui amministrazione è affidata all’Agenzia del Demanio, e dato in uso all’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale), i beni immobili di proprietà dello Stato o di un’altra Amministrazione pubblica detenuti “in gestione” (ad esempio i beni immobili dello Stato amministrati dall’Agenzia del Demanio, i beni immobili di un Comune amministrati da un Istituto case Popolari.). Non vanno pertanto comunicati i beni immobili in locazione passiva da privati.
Nel patrimonio immobiliare da comunicare rientrano strade, piazze, ponti, viadotti ecc.?
No. La richiesta di informazioni fa riferimento esclusivamente alle unità immobiliari e terreni.
Quali partecipazioni devono essere comunicate dalle Amministrazioni incluse nel perimetro di rilevazione?
In generale, con il termine “partecipazione” si intende la posta dell'attivo patrimoniale di un'amministrazione/ente che registra il valore dei diritti al capitale di altri enti. Ai fini degli adempimenti di cui all’art. 2, comma 222 della L.F. 2010, occorre comunicare le quote o le azioni di società e/o enti, possedute direttamente o indirettamente dall’Amministrazione anche attraverso società controllate o collegate. Non assumono pertanto rilevanza le situazioni di mera contribuzione e/o di sovvenzione che l’Amministrazione pubblica eroga, anche ordinariamente, a favore di altri enti.
Devono essere comunicate sia le partecipazioni detenute dall’Amministrazione in via diretta sia le partecipazioni detenute dall’Amministrazione in via indiretta di primo livello (vale a dire detenute direttamente da una società/ente partecipato direttamente dall’Amministrazione stessa).
Cosa si intende per concessione di beni e per concessione di servizi?
La CONCESSIONE DI BENI è un atto unilaterale mediante il quale la Pubblica Amministrazione, nella funzione di soggetto concedente, conferisce ad un soggetto pubblico o privato, che assume la veste di concessionario, il diritto di godimento o di sfruttamento di un benefacente parte del DEMANIO o del PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'Amministrazione stessa.
Nella CONCESSIONE DI SERVIZI la Pubblica Amministrazione, soggetto concedente, trasferisce ad un soggetto pubblico o privato i compiti connessi alla produzione di un SERVIZIO PUBBLICO. Come disciplinato nel Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), nella CONCESSIONE DI SERVIZI "il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo".
Con l'atto di CONCESSIONE la Pubblica Amministrazione estende la sfera giuridica del soggetto concessionario.
Quali concessioni devono essere comunicate dalle Amministrazioni incluse nel perimetro di rilevazione?
L’Amministrazione deve comunicare i contratti di concessione aventi come oggetto i beni del proprio DEMANIO o del proprio PATRIMONIO INDISPONIBILE. Infatti, i beni soggetti al regime del demanio pubblico sono destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare i prevalenti interessi della collettività. Per tali beni valgono le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 824 e 1145 del codice civile e delle speciali norme che li riguardano. Si ricorda, in proposito, il testo dell’art. 822: "...fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, ..., le strade, le autostrade e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico". Pertanto, l'UTILIZZO DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI È DATO A TERZI SEMPRE NELLA FORMA DELLA CONCESSIONE. Fanno parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione i beni non soggetti a regime di demanio, destinati ai fini istituzionali dell’Amministrazione stessa ed al soddisfacimento di interessi pubblici, finché permanga tale destinazione. Appartengono a questa categoria, a mero titolo esemplificativo i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, gli impianti sportivi, le sedi espositive e museali, gli edifici scolastici.
Per gli adempimenti relativi al modulo Concessioni, devono essere comunicati i contratti con cui l’Amministrazione dà in uso a terzi un bene del proprio patrimonio disponibile?
No. I beni del PATRIMONIO DISPONIBILE, infatti, diversamente da quelli appartenenti al demanio pubblico e al patrimonio indisponibile, NON possono essere oggetto di un contratto di concessione. I beni disponibili possono essere alienati oppure essere dati in uso a terzi tramite contratti di diritto privato, quali contratti di locazione, comodato d’uso o diritto di superficie. Queste tipologie di contratti esulano dal perimetro oggettivo di rilevazione e quindi sono esclusi dagli obblighi di comunicazione.
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