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FAQ applicazione art. 2, comma 222, Legge Finanziaria 2010

Domande

  1. La comunicazione che un 'Amministrazione Pubblica deve effettuare, in quanto compresa nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2. del D. Lgs. n.165/2001, riguarda esclusivamente gli immobili di proprietà dello Stato, detenuti o utilizzati a qualsiasi titolo, oppure include anche gli immobili di sua proprietà?
  2. Un Comune è tenuto a comunicare i dati relativi ad un immobile di sua proprietà?
  3. Quando la norma riporta la frase, "utilizzano o detengono immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici ", per "medesimi soggetti pubblici" devono intendersi gli immobili di proprietà del Comune stesso?
  4. Quali sono i titoli d’utilizzo dei beni immobili per i quali le Amministrazioni di all’articolo, 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute a fornire dati?
  5. Nel patrimonio immobiliare da comunicare rientrano strade, ponti, viadotti, opere pubbliche, cabine per erogazione di servizi (elettricità, ecc.)?
  6. In caso di questioni tecniche relative alla mancanza di posta elettronica certificata o di impossibilità ad accedere alla procedura di registrazione, come si procede alla comunicazione dei dati?
  7. Come si possono reperire gli “identificativi catastali” o verificare la correttezza e completezza degli stessi?
  8. Quali sono le principali chiavi di ricerca che possono essere utilizzate per ottenere le informazioni sulle banche dati catastali?
  9. Cosa bisogna fare se i beni non risultano accatastati, ovvero non è stata effettuata la voltura catastale da parte dell’ente effettivamente titolare del diritto stesso?
  10. Cosa bisogna fare per l’aggiornamento dell’intestazione catastale?
  11. Cos’è la superficie complessiva lorda e come va calcolata? Cosa possiamo fare per avere il dato, visto che non viene riportato sulla visura catastale?

Risposte

La comunicazione che un 'Amministrazione Pubblica deve effettuare, in quanto compresa nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2. del D. Lgs. n.165/2001, riguarda esclusivamente gli immobili di proprietà dello Stato, detenuti o utilizzati a qualsiasi titolo, oppure include anche gli immobili di sua proprietà?

La comunicazione deve includere anche gli immobili di proprietà della stessa Amministrazione. Secondo l’art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), le comunicazioni riguardano ”tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici.” Pertanto tutte le Amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche Regioni, Province, e Comuni, devono comunicare i dati relativi agli immobili utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, locazione passiva, in uso governativo, altro).

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Un Comune è tenuto a comunicare i dati relativi ad un immobile di sua proprietà?

Si. Tale obbligo è previsto per tutte le Amministrazioni elencate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compresi Regioni, Province e Comuni.

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Quando la norma riporta la frase, "utilizzano o detengono immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici ", per "medesimi soggetti pubblici" devono intendersi gli immobili di proprietà del Comune stesso?

Si. Per medesimi soggetti si intendono tutte le Amministrazioni elencate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001.

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Quali sono i titoli d’utilizzo dei beni immobili per i quali le Amministrazioni di all’articolo, 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute a fornire dati?

I possibili titoli d’utilizzo sono quattro: di proprietà (dello Stato o dell’Ente che effettua la comunicazione); in affitto (locazione passiva); in uso governativo; altro.

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Nel patrimonio immobiliare da comunicare rientrano strade, ponti, viadotti, opere pubbliche, cabine per erogazione di servizi (elettricità, ecc.)?

Al momento la richiesta di informazioni fa riferimento esclusivamente ad unità immobiliari e terreni e non ricomprende le categorie di beni citate nella domanda; la scheda predisposta per comunicare i dati, disponibile sul sito successivamente alla registrazione, è impostata in tal senso.

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In caso di questioni tecniche relative alla mancanza di posta elettronica certificata o di impossibilità ad accedere alla procedura di registrazione, come si procede alla comunicazione dei dati?

Si può contattare l’indirizzo di posta elettronica assistenzatecnicapatrimonio@tesoro.it e comunque verificare sul sito del CNIPA, ora DigitPA (http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/), l’elenco pubblico dei gestori, previsto dal DPR n. 68/2005, a cui poter richiedere la posta elettronica certificata.

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Come si possono reperire gli “identificativi catastali” o verificare la correttezza e completezza degli stessi?

Le possibili modalità di consultazione delle banche dati catastali sono le seguenti:

  1. presso le sedi degli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio ( http://www.agenziaterritorio.it/?id=1270);
  2. presso i circa 1.100 sportelli catastali presenti nei comuni Sportelli Attivi al 08-03-2010 (PDF 124 KB);
  3. tramite il collegamento telematico a Sister. L’attivazione del collegamento è su base convenzionale onerosa. I comuni, le comunità montane e le aggregazioni di comuni sono esonerati dal pagamento per l’accesso telematico alla banca dati catastale e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla banca dati ipotecaria. Per saperne di più, si può consultare la sezione “servizi per comuni ed istituzioni” sul sito dell’Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it);
  4. attraverso il sito Internet dell’Agenzia del territorio, per la consultazione dei dati reddituali degli immobili, conoscendo già gli identificativi catastali, ovvero attraverso il sistema di autenticazione per il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate denominato "FISCONLINE", utilizzando come chiave di ricerca il codice fiscale o l’identificativo catastale. In particolare, si suggerisce di utilizzare l’accesso al sito dell’Agenzia del territorio (http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp), per verificare con immediatezza la correttezza formale e sostanziale degli stessi identificativi catastali individuati. Nel caso in cui l’identificativo catastale non viene riportato correttamente, infatti, il sistema non rilascia le informazioni sull’immobile;
  5. attraverso il Servizio Certitel Catasto, tramite il quale viene consegnata, via mail e a domicilio con un costo di 5 €, la visura catastale (ad eccezione delle province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia). Recentemente, inoltre, è stato attivato uno specifico servizio, tramite gli sportelli aderenti alla rete “Sportello Amico”, che consente di richiedere all’Agenzia del Territorio le visure catastali di fabbricati e di terreni, con un costo di 10 €;
  6. attraverso il “portale dei Comuni”, mediante il quale possono essere effettuati, da parte dei soli Comuni, degli scarichi massivi (ingenti o consistenti) dei contenuti della banca dati catastale. Il sistema, in questo caso, non consente di effettuare interrogazioni puntuali, ma i Comuni potrebbero aver costruito delle successive elaborazioni che gli potrebbero consentire (loro) di estrarre le informazioni necessarie al censimento.

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Quali sono le principali chiavi di ricerca che possono essere utilizzate per ottenere le informazioni sulle banche dati catastali?

Sono tre le principali chiavi di ricerca:

  1. ricerca per identificativo catastale;
  2. ricerca per soggetto;
  3. ricerca per indirizzo (solo nelle modalità di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3).

Si ricorda, infine, che il rilascio delle visure catastali è esente da tributi speciali.

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Cosa bisogna fare se i beni non risultano accatastati, ovvero non è stata effettuata la voltura catastale da parte dell’ente effettivamente titolare del diritto stesso?

In tali casi è necessario seguire la prassi catastale che prevede la presentazione dei relativi atti di aggiornamento, con le procedure informatiche rese disponibili dall’Agenzia del territorio, sul sito della stessa Agenzia (www.agenziaterritorio.it). Gli atti di aggiornamento che potrebbe essere necessario redigere per la regolarizzazione degli immobili sono:

  • tipi mappali e di frazionamento, che vengono redatti con procedura informatica Pregeo;
  • denunce di accatastamento e di variazione, che vengono redatti con procedura informatica Docfa.

Per tali procedure è necessario che gli atti di aggiornamento vengano redatti e sottoscritti da un tecnico professionista abilitato ovvero da tecnici dipendenti pubblici. I documenti possono essere presentati presso le sedi degli Uffici provinciali competenti, ovvero trasmessi per via telematica dagli utenti abilitati.

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Cosa bisogna fare per l’aggiornamento dell’intestazione catastale?

Le casistiche possono essere di diverso genere. Nei casi più semplici, quando, a fronte del titolo di provenienza, non risulta essere mai stata presentata l’apposita voltura, devono essere redatte, secondo le norme vigenti, le relative domande di volture (su supporto informatizzato con procedura informatica Voltura 1.0 ovvero su supporto cartaceo), che vanno sottoscritte dai titolari di diritti reali. La pratica deve essere presentata presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.

Si ritiene opportuno, inoltre, rappresentare che, qualora nella banca dati catastale siano presenti degli errori, può essere prodotta richiesta di rettifica attraverso il canale telematico del “Contact Center”, disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it/?id=1272), mediante il quale la stessa Agenzia provvederà, qualora ne ricorrano le condizioni, alla relativa rettifica.

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Cos’è la superficie complessiva lorda e come va calcolata? Cosa possiamo fare per avere il dato, visto che non viene riportato sulla visura catastale?

La superficie complessiva lorda va calcolata in metri quadri e rappresenta la somma della superficie complessiva di ciascun piano di un edificio misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

La superficie può essere calcolata dalle planimetrie catastali o altre planimetrie di progetto eventualmente in possesso da parte dell'Ente. Chiaramente le planimetrie devono essere coerenti con lo stato di fatto. Nel caso in cui l'Ente non sia in possesso di alcuna planimetria, può richiedere una visura planimetrica in catasto presso gli Uffici dell’Agenzia del territorio o farla redigere da un tecnico.

Per i terreni, la superficie dei terreni va anche calcolata in metri quadri. Invece la superficie dei terreni sono spesso espresso in ettari, are e centiare. In questo caso la misura in metri quadri è di facile calcolo secondo le varie equivalenti: 1 ettaro = 100 ARA oppure 10.000 mq; 1 ARA = 100 mq; 1 centiara = 1 mq.

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