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Nota esplicativa sulla normativa degli Enti Territoriali

Il Regolamento Comunitario, recante “l’applicazione del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi”, stabilisce che i singoli Stati membri debbano notificare periodicamente alla Commissione Europea i dati di controllo relativi a tale procedura. Presupposto della notifica è la conoscenza in tempo reale di tutte le operazioni di indebitamento effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali.
A tale proposito, si riportano i principali provvedimenti normativi, vigenti a Novembre 2009, raggruppati secondo le aree tematiche a cui si riferiscono, inerenti la materia del monitoraggio del debito pubblico.

  1. OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO E OPERAZIONI IN DERIVATI PER LA COPERTURA DEL DEBITO
     
  2. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
     
    • L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), art. 48, recante “Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità”, dove al comma 2 viene affidata al Ministero del Tesoro l’autorizzazione ad interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della Pubblica Amministrazione;
    • D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, art. 1, commi 1, 2 e 3, che disciplinano le comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle operazioni di indebitamento e di quelle in derivati da parte degli enti territoriali e delle Regioni e ne coordinano l’accesso ai mercati;
    • Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2004, n. 128, esplicativa del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389;
    • Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 62, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, sostituito dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203(Finanziaria 2009) che, al comma 7, introduce l’obbligo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasmettere mensilmente alla Corte dei Conti copia della documentazione ricevuta relativa alle operazioni in derivati.

       

  3. TASSI MASSIMI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MUTUO
     
    • D.L. 2 MARZO 1989, n. 66, art. 22, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, L. 24 aprile 1989, n. 144, recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale”. Prevede che il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determini periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.
    • D.M. 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, recante “Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144.
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