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Coupon Stripping

In Italia, le operazioni di coupon stripping e di successiva ricostituzione possono avere per oggetto titoli di Stato con cedola a tasso fisso (BTP) o indicizzati all'inflazione dell'area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco (BTP€i), non rimborsabili anticipatamente e depositati presso il sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.

La norma di riferimento è il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2007 (vedi Allegato 1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008.

DEFINIZIONI

Il mantello è il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per “mantello” si intende il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente indicizzata all'inflazione.

Le componenti cedolari (dette anche Coupon Strips e Coupon iStrips nel caso di cedole provenienti da titoli legati all'inflazione) sono le cedole rappresentative degli interessi pagabili sul titolo.

La componente indicizzata all'inflazione (detta anche Uplift) è la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione maturata tra la data di godimento e la data di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo e quindi non può mai assumere un valore negativo.

Il coupon stripping è l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal mantello del titolo (ovvero il valore facciale di rimborso del titolo) e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, anche della componente indicizzata all'inflazione.

La ricostituzione del titolo è l'operazione di riunione del mantello con le componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la riunione della componente indicizzata all'inflazione.

L'inflazione di riferimento è il livello dell'indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data, calcolato ai sensi dei decreti di emissione (vedi Allegato 2) dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione.

Il coefficiente di rettifica è il rapporto tra 100 e l'inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo (indice o inflazione base).

Il “tasso reale annuo” è il tasso cedolare base annuo, definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione.

A COSA SERVE UN'OPERAZIONE DI STRIPPING?

Un titolo con cedola nella sua forma originaria garantisce all'investitore un flusso di pagamenti costituito dalle cedole, che maturano nel periodo compreso tra l'acquisto e la vendita e/o scadenza del titolo, e dal rimborso del titolo alla scadenza; quest'ultimo, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, è dato dal valore facciale più l'Uplift.

Con l'operazione di coupon stripping è possibile dividere un titolo con cedola in nuovi titoli zero coupon, ovverosia, originare un certo numero di nuovi titoli zero coupon da un unico titolo con cedole:pertanto, ogni singola cedola, il mantello e, nel caso di titoli indicizzati all'inflazione, l'Uplift, diventano titoli negoziabili separatamente.

Un investitore che, per esempio, sia interessato ad avere in portafoglio un titolo di Stato con una specifica scadenza futura (ad esempio 1° febbraio 2018), ma non al flusso cedolare intermedio, può acquistare sul mercato componenti strippate (pertanto zero coupon) con quella data di scadenza (mantello del BTP 1° febbraio 2018 e/o Strips con scadenza 1° febbraio 2018, provenienti dai BTP con ciclo cedolare febbraio/agosto e scadenza uguale o successiva al 1° febbraio 2018). Analogamente può richiedere lo stripping del BTP 1° febbraio 2018, mantenere  solo il mantello (e l'ultima componente cedolare) e vendere sul mercato le altre componenti originate della separazione.

COME  EFFETTUARE OPERAZIONI DI SEPARAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI TITOLI DI STATO

Le operazioni di separazione e ricostituzione dei titoli di Stato possono essere richieste alla Monte Titoli S.p.A. da tutti i soggetti che hanno un conto presso la sua gestione accentrata (invio di un messaggio su Rete Nazionale Interbancaria 7A7 per la separazione e  7A8 per la ricostituzione) nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 (i cosiddetti soggetti lordisti, si veda oltre la parte dedicata al trattamento fiscale del coupon stripping).

Ai sensi del citato Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007 (vedi Allegato 1):

  • ciascuna operazione di separazione e ricostituzione è ammessa per un importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 Euro;
  • il taglio minimo dei titoli risultanti dall'operazione di separazione è pari a:
  • 1.000 Euro di capitale nominale per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione
  • un centesimo di Euro per la componente cedolare
  • i lotti minimi di negoziazione sui mercati all'ingrosso per i titoli risultanti dalle operazioni di separazione sono pari a:
  • 500.000 Euro per il mantello e per la componente indicizzata all'inflazione
  • 100.000 Euro per le componenti cedolari.

COME AVVENGONO LE OPERAZIONI DI SEPARAZIONE E RICOSTITUZIONE?

Le operazioni di coupon stripping e ricostituzione avvengono mediante annotazioni contabili, su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione accentrata dei titoli di Stato.
Ciascun titolo risultante dalle operazioni di separazione rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato [1].

Fungibilità delle cedole

Le componenti cedolari aventi la medesima scadenza, originate dalla separazione di uno stesso titolo o di titoli diversi, sono tra loro fungibili, sono pertanto individuate da uno stesso codice ISIN (zero coupon con valore di rimborso di un centesimo), indipendentemente dal titolo da cui provengono.
Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all'inflazione non sono fungibili con le componenti cedolari dei titoli nominali.

Quando si effettua lo stripping di titoli indicizzati all'inflazione, per rendere fungibili le componenti cedolari con stessa scadenza ma provenienti da titoli diversi e con inflazione base differente, occorre procedere ad un meccanismo di aggiustamento: il cosiddetto “valore aggiustato” è ottenuto moltiplicando la cedola semestrale reale per il coefficiente di rettifica (si veda sopra il paragrafo relativo alle definizioni). Al momento della ricostituzione del titolo e/o alla maturazione delle cedole, la coerenza dei flussi di cassa di componenti cedolari con stessa scadenza ma con diversa inflazione di riferimento iniziale (indice base) è ottenuta moltiplicando l'importo nominale della componente cedolare per l'indice di riferimento alla data di regolamento diviso per 100.

Si riassume di seguito il meccanismo di aggiustamento applicato ai BTP indicizzati all'inflazione (BTP€i) al momento della richiesta di separazione:

C =       tasso cedolare reale annuo

TM =    importo nominale del lotto minimo strippabile €1.000.000.

P =       importo nominale  strippato (multiplo del lotto minimo strippabile)

Base = Indice HICP ex tabacco dell'area dell'euro alla data di godimento del titolo (inflazione di riferimento iniziale o indice base)

Coeff.R= Coefficiente di rettifica = 100/Base

VA =    “valore aggiustato” delle componenti cedolari strippate (iStrips) =

Arrotonda(Arrotonda(C/2*TM*Coeff.R;10)*P/1.000.000;2)

Pagamento delle componenti cedolari Coupon iStrips

Al momento della maturazione delle cedole, l'importo pagato è calcolato moltiplicando il “valore aggiustato” delle componenti cedolari per l'indice HICP ex-tobacco alla data di regolamento della cedola diviso per 100.

Rimborso a scadenza delle componenti separate

La componente fissa viene rimborsata alla pari.
La componente indicizzata Uplift viene rimborsata moltiplicando il valore nominale per il valore  massimo  tra 0  e il Coefficiente di Indicizzazione alla data di scadenza - 1.

ASPETTI FISCALI

Ciascun titolo derivante dalle operazioni di stripping rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione accentrata: alle singole componenti  separate, pertanto, si applicano le disposizioni fiscali del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni e integrazioni [2].

Dal momento che le operazioni di separazione e ricostituzione di titoli di Stato, ammesse per un importo pari o multiplo di 1.000.000 di euro, possono essere effettuate solo da soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva (come da art. 2 comma 3 del nuovo decreto), si fa presente che con riferimento ai titoli di Stato dematerializzati permane l'applicazione dell'ordinario regime di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, anche qualora le parti originariamente componenti il titolo siano state separate, a condizione che queste ultime siano immesse, senza soluzione di continuità, in depositi costituiti presso intermediari autorizzati – tenuti alle eventuale applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al predetto decreto (ove ne ricorrano le condizioni) – e continuativamente intestati a soggetti “lordisti”, residenti e non residenti.

In sintesi, nel caso dei soggetti lordisti che detengono un conto presso la gestione accentrata e a condizione che le componenti separate siano immesse, senza soluzione di continuità, in depositi costituiti presso intermediari autorizzati, alle negoziazioni di titoli originati da operazioni di separazione tra codesti soggetti non si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo 239/96. Invece, per tutti gli altri casi e per i soggetti “nettisti”, che possono acquistare componenti separate una volta che siano state originate da un “operatore lordista”, si applica il trattamento fiscale previsto secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 306/E del 23-12-1996.

[1]
   Si fa presente che le statistiche ufficiali sullo stock del Debito Pubblico non tengono conto delle operazioni di coupon stripping, ma fanno sempre riferimento alle emissioni originarie dei titoli.

[2]   Si ricorda che il decreto legislativo 239/96 distingue fra soggetti residenti “nettisti” (tipicamente persone fisiche e enti non commerciali), per i quali è operato un prelievo alla fonte (imposta sostitutiva), ad oggi nella misura del 12.50%, e i soggetti “lordisti” (tipicamente, le società di capitale e i soggetti non residenti qualificati, ad oggi la grande maggioranza degli investitori esteri) per i quali non è effettuato alcun prelievo alla fonte. Per un maggior approfondimento del trattamento fiscale dei titoli di Stato si veda il link al trattamento fiscale tds.

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