La legge 28 giugno 2012 n.92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 3, comma 48) ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Pertanto, il modulo precedentemente pubblicato per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa non è più utilizzabile.
E’ stata, intanto, avviata la modifica del regolamento attuativo dello stesso Fondo (DM 132/2010), a seguito della quale sarà reso disponibile anche il modello di domanda aggiornato.
In base alla nuova legge, che ha modificato la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 475 e ss.),la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
La sospensione:
- non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi.
La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso CONSAP S.p.A.Collegamento a sito esterno quale gestore del Fondo.
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