Qual è la normativa vigente in materia di antiriciclaggio?
Elenco, non esaustivo, dei principali provvedimenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo:
Quale è il contenuto degli obblighi di identificazione nei confronti di clienti acquisiti a seguito di acquisizione/fusione tra soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio e in particolare dei clienti per i quali rimangono in vigore contratti stipulati dal vecchio soggetto ?
L’articolo 22 del decreto richiede l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica a tutti i nuovi clienti e, previa valutazione del rischio presente, anche della clientela già acquisita. I soggetti obbligati devono stabilire tempi e modalità di acquisizione di dati aggiornati sulla clientela sulla base di un’autonoma valutazione del rischio; tale valutazione dovrà comunque aver luogo nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale (ad es., scadenza della documentazione identificativa precedentemente esibita dal cliente, rinnovo del fido, rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) in occasione del primo contatto utile con i clienti. L’acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica di cui all’articolo 18 del d.lgs. n. 231/2007 deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera c) e d), 16, comma 1, lettere d) ed e), 17, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto.
Quali sono le modalità di assolvimento dell’obbligo di conservazione dei documenti ?
All’articolo 36 del decreto 231/2007 sono espressamente indicati la tipologia di documenti e informazioni che devono essere oggetto di conservazione e registrazione.
Quale è la disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela nei rapporti intrattenuti per le società fiduciarie ?
L’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 231/2007 non consente di applicare il regime semplificato di adeguata verifica della clientela nei rapporti intrattenuti con le società fiduciarie e, pertanto, nei confronti delle stesse trovano sempre piena applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 231/2007. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 18, lettere a) e b) i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela devono identificare sia la società fiduciaria propria cliente, sia il fiduciante, ovvero altro soggetto che risulti essere il titolare effettivo del rapporto. Le società fiduciarie sono a loro volta tenute, ai sensi dell’articolo 21 del citato decreto, a fornire tutte le informazioni necessarie per il concreto adempimento dell’obbligo di adeguata verifica agli altri soggetti destinatari; questi ultimi, peraltro, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso, sono tenuti a trattare le informazioni acquisite con le dovute cautele al fine di garantire la riservatezza dei dati. Qualora i soggetti destinatari non siano in grado di identificare il fiduciante-titolare effettivo, in base all’articolo 23, comma 1, sussiste l’obbligo di astenersi dall’instaurazione del rapporto continuativo o dall’eseguire l’operazione richiesta ovvero di porre fine al rapporto in essere. In tale circostanza, dovrà altresì essere valutata la necessità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Qual è il momento in cui, nell’ambito dell’attività dell’agente immobiliare, sorge l’obbligo di acquisizione dei dati necessari all’adeguata verifica del cliente ?
Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica non sussistono al momento dell’assunzione dell’incarico, bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti poiché solo allora si ha un’effettiva instaurazione del rapporto.
Nell’ambito dell’attività dell’agente immobiliare, l’obbligo di acquisizione dei dati necessari all’adeguata verifica del cliente sussiste anche in ipotesi di contratti di locazione ?
A seguito delle innovazioni del dettato normativo, l’obbligo di dar corso agli adempimenti previsti dalla normativa sussiste anche per i contratti di locazione e di cessione di azienda.
Nell’ambito dell’attività dell’agente immobiliare, l’obbligo di acquisizione dei dati necessari all’adeguata verifica del cliente comporta anche la consultazione delle banche dati sul terrorismo ?
Secondo il dettato normativo del d.lgs. n. 231/207"Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione",ne consegue che l’attività finalizzata all’adeguata verifica della clientela impone anche di accertarsi che la stessa non abbia svolto attività di terrorismo ovvero non sia coinvolta in fenomeni di riciclaggio finalizzato al finanziamento del terrorismo. Si tratta, pertanto, di un’ulteriore attività di verifica connessa ad una scelta soggettiva del destinatario della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo ma obbligatoria al fine del rispetto del principio di commisurare il grado di “rischio” del cliente. Si sottolinea peraltro che l’eventuale titolarità di un conto corrente bancario da parte del cliente non esime l’agente immobiliare dall’espletamento degli obblighi di adeguata verifica che il decreto 231/07 impone allo stesso in via autonoma rispetto a pari obblighi imposti alle banche.
Gli obblighi antiriciclaggio trovano applicazione nei confronti di una società esercente l’attività di amministrazione e di contabilità nei confronti delle società appartenenti al suo medesimo del gruppo societario?
Ai fini dell’individuazione dei destinatari della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, occorre fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto 21 novembre 2007, n. 231. L’articolo 12, comma 1, lettera b), individua tra i destinatari della normativa “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale … attività in materia di contabilità e tributi …” intendendo per tali tutti coloro che svolgono l’attività suddetta in modo abituale e stabile, nei confronti di una clientela indistinta e non, così come nel caso prospettato, nei confronti di soggetti individuati facenti parte del medesimo gruppo societario. Pertanto, qualora l’operatività di una società esercente attività di amministrazione e contabilità, sia svolta esclusivamente nei confronti di soggetti appartenenti al suo medesimo gruppo societario e non nei confronti di soggetti terzi, la società medesima è esentata dagli obblighi di cui al decreto 231.
A quali imprese di assicurazione si applicano gli obblighi antiriciclaggio previsti nel d.lgs. n. 231/2007 ?
Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, all’articolo 11, comma 1, lettera g), circoscrive alle sole Imprese di Assicurazione esercenti il ramo vita l’applicazione della normativa in tema di antiriciclaggio. Quindi le imprese di Assicurazione, esercenti l’attività relativa al ramo danni, non rientrano più tra i soggetti destinatari della normativa in oggetto. Viene meno, conseguentemente, l’osservanza dei previsti adempimenti, tra i quali, anche quello di tenuta dell’archivio unico informatico, per il quale, però, permane l’obbligo di conservazione per 10 anni. Le imprese, in relazione ai dati aggregati acquisiti fino al 28 dicembre 2007, sono tuttavia tenute ad inviare le eventuali rettifiche ai dati già trasmessi.
I brokers assicurativi sono tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio ?
La categoria dei brokers assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lett. b) del Codice delle assicurazioni private, qualora operi nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, rientra tra i soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. A tale categoria di destinatari delle disposizioni contenute nel decreto 231/2007 sono imposti obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. Riguardo all’obbligo di registrazione dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini dell’adeguata verifica, i suddetti soggetti adempiono a tale obbligo mediante la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4, che impone di inoltrare all’intermediario i dati entro 30 giorni dalla acquisizione degli stessi; l’obbligo di registrazione, pertanto, è assolto con tale comunicazione (articolo 11, comma 5). Riguardo all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette lo stesso è adempiuto mediante la trasmissione della segnalazione al titolare dell’attività o al legale rappresentante dell’intermediario di riferimento, o a un suo delegato (articolo 42, comma 3). Per quanto riguarda, in particolare, gli assegni ricevuti in pagamento del premio assicurativo si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 49 comma 5, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Tale obbligo coinvolge sia il traente l’assegno sia il beneficiario: quest’ultimo, pertanto, deve rifiutare l’assegno rilasciato sprovvisto dei suddetti requisiti. Si evidenzia, infine, che l’articolo 49 del decreto 231/2007, e in particolare le disposizioni attinenti le limitazioni all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, ha valenza generale e, pertanto, non prevede eccezioni.
Come viene considerata a fini antiriciclaggio la “polizza temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato” ?
Si tratta di una figura di contratto in cui l’assicurato è un soggetto che ha chiesto un mutuo a fronte della cessione di una quota di stipendio o pensione quale scomputo del finanziamento ed il contraente è l’istituto mutuante (banca o intermediario finanziario), il quale versa il premio all’assicuratore (ribaltandone poi il costo sul mutuatario). L’ente assicuratore garantisce, per il caso di decesso dell’assicurato, il versamento in un'unica soluzione all’istituto mutuante di una somma pari al valore del capitale del debito residuo. Ne consegue che, pur essendo il mutuatario formalmente il soggetto “assicurato” quale persona sulla cui vita è riferita la copertura, il beneficiario dell’indennizzo, quale soggetto il cui interesse è tutelato dalla copertura assicurativa, è l’istituto bancario/ finanziario erogante. In merito all’estensione dell’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 25, comma 1, anche al caso in esame, tenuto conto del soggetto il cui interesse in concreto è tutelato, va precisato che al riguardo assume rilievo fondamentale l’individuazione del soggetto contraente, cioè della controparte dell’ente assicuratore nella stipula della polizza assicurativa. Se il contraente è l’istituto bancario o altro soggetto di cui all’articolo 25 potrà trovare applicazione il relativo regime degli obblighi semplificati, indipendentemente dall’eventuale traslazione del costo del premio in capo al mutuatario. Qualora, invece, contraente sia un soggetto diverso dai destinatari del 25, resta ferma l’osservanza dei previsti obblighi, e quindi l’inoperatività degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
Quali sono gli obblighi di registrazione ricadenti sulle agenzie d’affari per il recupero crediti ?
I soggetti esercenti l’attività di recupero crediti di cui all’articolo 14, lettera a), del d.lgs n. 231/2007 sono tenuti, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, a conservare i documenti ed a registrare le informazioni specificate nell’articolo 36, tramite gli archivi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della loro attività, “tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni dal compimento dell’operazione o dall’apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo”, elaborandone le informazioni “mensilmente” (entro l’ultimo giorno lavorativo del mese). In alternativa all’utilizzo dei suddetti archivi informatici, il comma 3 dell’articolo 39, consente di avvalersi dell’archivio unico informatico o del registro cartaceo della clientela di cui all’articolo 38. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentite le associazioni di categoria, può adottare specifiche tecniche relative alle modalità attuative dei suddetti obblighi di registrazione. Sino all’emanazione di tali istruzioni, tuttavia, rimangono valide, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nella normativa attuativa della precedente disciplina antiriciclaggio, come precisato dalla nota di questa amministrazione Prot. n.125367 del 19 dicembre 2007, consultabile sul sito del MEF. Resta, pertanto, possibile per i soggetti esercenti l’attività di recupero crediti per conto terzi di cui all’articolo 14, lettera a) del decreto 231/2007 avvalersi del registro integrato previsto dall’articolo 9, comma 8, del DM 3 febbraio 2006, n.143.
I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sono esonerati dall’obbligo di istituzione dell’archivio unico informatico e sono quindi sottoposti solo all’obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette ?
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettere c) e d), del decreto 231/2007 i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.108, e gli agenti in attività finanziaria, iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, rientrano nella categoria dei soggetti esercenti attività finanziaria ai quali il medesimo decreto 231/2007 impone obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette. Riguardo all’obbligo di registrazione dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini dell’adeguata verifica, i suddetti soggetti adempiono all’obbligo mediante la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4, che impone ai soggetti esercenti attività finanziaria, l’obbligo di inoltrare all’intermediario i suddetti dati entro 30 giorni dalla acquisizione degli stessi; l’obbligo di registrazione, pertanto, è assolto con tale comunicazione (articolo 11, comma 5). Si evidenzia che per gli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), è previsto un regime più stringente in quanto gli stessi sono tenuti, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, ad effettuare l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela anche per operazioni inferiori a 15.000,00 euro. A tal fine il comma 2 bis dell’articolo 36 (comma introdotto dall’articolo 20 del d.lgs. 151/2009) prevede per gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, l’obbligo di registrare anche tale tipologia di operazioni. Riguardo all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette lo stesso è adempiuto mediante la trasmissione della segnalazione al titolare dell’attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell’intermediario di riferimento (articolo 42, comma 3).
Quali soggetti sono sottoposti all’obbligo di istituire l’AUI ?
L’istituzione dell’archivio unico informatico è obbligatoria per i soli soggetti indicati dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 231/2007. Agli altri soggetti obbligati alla registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini dell’adeguata verifica della clientela, gli articoli 38 e 39 del decreto concedono la possibilità di assolvere al suddetto obbligo adottando, in alternativa all’AUI, registri cartacei della clientela ai fini antiriciclaggio ovvero registri informatici diversi dall’AUI (a condizione che sia comunque assicurata la storicità dei dati e delle informazioni). Qualora sia utilizzato l’archivio informatico previsto dal d.m. 141/2006, la registrazione delle informazioni relative alla prestazione professionale fornita è volta ad assicurare la conservazione dei dati con modalità standardizzate. A tal fine sono state predisposte le tabelle inserite nell’allegato A del Provvedimento UIC, contenenti la descrizione di possibili tipologie di prestazioni professionali oggetto di registrazione.
Quale è il periodo di conservazione dei dati registrati ?
L’articolo 36, comma 1, del d.lgs. 231/2007 prevede la conservazione dei dati acquisiti per un periodo pari a dieci anni dalla data di esecuzione dell’operazione o della cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Quali sono gli obblighi antiriciclaggio ricadenti su di una agenzia immobiliare nel caso in cui abbia proceduto alla registrazione di un preliminare di compravendita d’immobile con il quale, tra l’altro, le parti hanno previsto un termine per la stipula del contratto definitivo e del relativo rogito notarile, nonché il versamento di una caparra confirmatoria, ma successivamente è venuta a conoscenza di un accordo scritto tra acquirente e venditore con il quale si accordavano per il differimento della data di stipula e stabilivano il versamento di un’ulteriore somma di denaro da parte dell’acquirente al venditore ?
Nel caso prospettato non sorgono ulteriori obblighi a carico dell’agente immobiliare non essendo lo stesso intervenuto nella successiva attività finalizzata alla stipula del contratto definitivo. Si evidenzia, peraltro, che qualora l’agente partecipi attivamente alla conclusione del rogito (ad esempio attraverso la definizione degli atti preparatori), dovrà provvedere ad effettuare una registrazione di rettifica al fine di recepire le nuove informazioni acquisite in sede di conclusione del contratto definitivo.
Nell’ipotesi di emissione di prestito obbligazionario al portatore quale è la disciplina applicabile ?
Nell’ipotesi di emissione di prestito obbligazionario al portatore è necessario che la società emittente, nella fase di trasmissione dei suddetti titoli a soggetti terzi, chieda l’intervento di una banca ovvero di Poste Italiane s.p.a. o di un Imel. La consegna diretta dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe, infatti, una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49 e, pertanto, potrà essere effettuato solo per il tramite dei soggetti suddetti.
Qual è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’art. 49 ?
L’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro, libretti e titoli al portatore di importo pari o superiore a 12.500 euro a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento. Non è ravvisabile la violazione nel caso, invece in cui il trasferimento considerato nel suo complesso consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
È possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni, a lui consegnati per l’elevazione dell’eventuale protesto, in denaro contante qualora l’importo dei suddetti pagamenti sia pari o superiore al limite di legge ?
Sì è possibile per il notaio ricevere il pagamento di cambiali ed assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge, potendosi considerare, in tale circostanza, il notaio quale “mandatario” dell’istituto di credito che ha richiesto l’elevazione del protesto. Ciò anche in considerazione del fatto che, di norma, tale consegna avviene presso il suddetto istituto e che viene privilegiato il pagamento in denaro contante al fine di consentire al debitore di onorare al più presto il titolo soggetto a protesto.
Che conseguenze comporta, ai sensi dell’articolo 49, il pagamento di una fattura commerciale mediante l’emissione di più assegni bancari ?
Il pagamento di una fattura d’importo complessivo superiore a 12.500 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari ciascuno d’importo inferiore al limite di legge, ma complessivamente d’importo superiore al suddetto limite, muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ma privi della clausola di non trasferibilità, non configura l’ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. Nell’ipotesi suddetta gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.
Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del d.lgs 231/2007, che vieta l’apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, che conseguenze comporta l’ipotesi in cui il cliente richieda l’accensione di un libretto di deposito al portatore e l’indicazione nel motto del medesimo di un nome non necessariamente completo ovvero riferito a minori ?
Nell’ipotesi delineata è conforme alla disposizione l’operazione prospettata e, pertanto, non si ravvisa violazione dell’articolo 50, comma 1. Infatti, la registrazione nell’AUI dell’apertura del rapporto continuativo a nome dell’effettivo titolare consente l’individuazione dello stesso e non dà origine ad un libretto fittizio o anonimo anche qualora il titolare dell’accensione del libretto richieda, al momento dell’apertura, l’indicazione nel motto di un nome simbolico. Conseguentemente tale fattispecie non è oggetto di comunicazione al MEF ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto 231/2007. È invece vietata l’apertura di libretti di risparmio nominativi con intestazione fittizia o anonimi ovvero l’utilizzo degli stessi qualora aperti presso Paesi estero. Tale operatività determina una responsabilità diretta della banca.
Quali sono gli adempimenti del collegio sindacale incaricato anche del controllo contabile?
L’articolo 6 del d.lgs. 151/2009 ha introdotto alcune modifiche all’articolo 12 del d.lgs. 231/2007 e inserito il comma 3 bis. Il suddetto comma esonera i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, presso i soggetti destinatari del decreto, dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III (adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette), fermo restando il rispetto dell’articolo 52. Tuttavia, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 2409 bis, 3° comma, del codice civile, il quale prevede che le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, possono stabilire nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso, il collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In tale ipotesi, pertanto, il collegio sindacale, composto da revisori contabili, sarà sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa del decreto legislativo 231/2007 (articolo 13 –Revisori contabili).
Dove si possono reperire i pareri del Comitato Antiriciclaggio?
I pareri del Comitato Antiriciclaggio possono essere reperiti nel sito internet del Dipartimento del Tesoro alla pagina Pareri del Comitato Antiriciclaggio ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.
Dove si possono reperire tutti i decreti relativi alla misura dei tassi effettivi globali medi, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura)?
I decreti relativi ai tassi antiusura applicati fino ad oggi ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro alla pagina Categorie operazioni creditizie e tassi ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.
Dove si possono reperire i decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura)?
I decreti con i quali è stata effettuata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai fini della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura), si possono reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiusura/index.htm ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.
Ho contratto in passato un mutuo il cui tasso è ora al di sopra del c.d. "tasso soglia"; cosa posso fare?
Si ricorda, in via preliminare, che ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 (legge sull'usura), i tassi effettivi globali medi rilevati per ciascuna categoria, in questo caso "Mutui", devono essere aumentati della metà. Qualora si verifichi questa circostanza, si può chiedere alla banca la rinegoziazione del mutuo medesimo.
Vorrei accedere ai fondi antiusura, come posso fare?
I singoli non possono accedere direttamente ai fondi antiusura ma devono rivolgersi ai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi" o alle associazioni e fondazioni antiusura riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. V, Via XX Settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4275.
Quali sono le associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura ?
L'elenco delle associazioni e fondazioni riconosciute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura si può reperire sul sito internet del Dipartimento del Tesoro all'indirizzo http://acer:8080/opencms/opencms/it/prevenzione_reati_finanziari ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff. V, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 47614275.
Quali sono i requisiti per iscriversi all'albo dei mediatori creditizi?
La titolarità dell'albo è dell'Ufficio Italiano dei Cambi, Servizio Antiriciclaggio, Divisione Mediatori, Via Calandra 13, 00187 Roma, Tel. 06 46631.
A chi si può richiedere il testo della circolare relativa ai collaboratori esterni degli intermediari finanziari?
La competenza appartiene alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro.
La circolare n.1 del 16 aprile 1999, n.1, - "Attività finanziarie, di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, svolte per il tramite di collaboratori esterni" (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1999, n.98), può essere reperita sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo www.mef.gov.it ovvero contattando il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Uff.VII, Via XX settembre 97, 00187 Roma, Tel. 06 4761 4521.
Dove si può prendere visione di tutte le leggi correnti sui mutui, in particolare di quelle relative alla determinazione del loro costo, ai tassi ad essi applicati, alle modalità di apertura di apertura di mutui agevolati e alla rinegoziazione degli stessi?
Trattandosi di contratti di diritto privato, le condizioni vengono stabilite tra le parti, per cui, per avere informazioni, bisogna rivolgersi alle banche o consultare i relativi siti Internet.
La rinegoziazione di condizioni contrattuali, sotto un profilo generale, è rimessa all'autonomia delle parti interessate.
Per quanto riguarda la valutazione dei tassi applicati ai rapporti creditizi, ai fini dell'eventuale violazione della legge 108 del 7/3/1996 sull'usura, è in ogni caso rimessa alla competente Autorità giudiziaria.
La legge 24 del 28/2/2001 ha preso in considerazione i mutui a tasso fisso non agevolato stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996, prevedendo la sostituzione del tasso di interesse, salvo diverso accordo più favorevole al debitore, con un tasso determinato sulla base delle disposizioni della legge stessa (art.1, commi 2 e 3).
E’ possibile raccordare l’azione dell’amministrazione con altre amministrazioni interessate e come va calcolata l’intensità di aiuto?
Premesso che le disposizioni contenute nella circolare operativa discendono dalla necessaria ottemperanza alla normativa comunitaria, che attualmente disciplina la materia, sarà cura di questo Ministero individuare punti di raccordo con altre amministrazioni in vista di possibili modifiche alla disciplina de quo, fermo restando la peculiarità della disciplina del fondo antiusura. Pertanto, in assenza di una metodologia di calcolo notificata alla Commissione l’equivalente sovvenzione lorda della garanzia antiusura vale il 13,33% del finanziamento garantito, come disposto dai regolamenti comunitari.
Il momento di verifica, ai fini del regime de minimis, è da riferirsi al momento della richiesta od a quello concessivo e l’acquisizione della dichiarazione deve venir ripetuta con cadenza triennale?
La verifica della dichiarazione de minimis rilasciata dall’impresa va effettuata al momento della richiesta di rilascio della garanzia, preliminarmente alla concessione. La dichiarazione va ripetuta solamente nel caso in cui l’impresa richieda un ulteriore intervento del fondo antiusura.
Può chiarirsi il caso della rinegoziazione di un finanziamento già garantito con il fondo antiusura, sia nel caso di operazione con la stessa banca che con banca diversa?
Non viene preclusa la possibilità di rinegoziare un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura, sia che la rinegoziazione venga effettuata con una banca diversa sia che venga effettuata con la stessa banca che ha concesso il finanziamento. Il confidi specificherà nella motivazione della delibera che la ratio dell’operazione di rinegoziazione è da rinvenire nell’esigenza di facilitare il rimborso del debito da parte del soggetto beneficiario, validando il piano di rientro.
Quali sono le direttive dell’amministrazione relativamente alle difficoltà a rinegoziare finanziamenti con banche diverse?
La circolare ha disposto che non è possibile effettuare operazioni di rinegoziazioni qualora la ratio dell’operazione si rinvenga unicamente nella copertura di eventuali perdite bancarie. Pertanto, per facilitare operazioni di rinegoziazioni finalizzate a consentire il rimborso da parte dell’impresa beneficiaria, sarebbe auspicabile che i confidi stipulino convenzioni antiusura con più istituti di credito.
E’ possibile ristrutturare singole posizioni debitore di cui una soltanto (di importo marginale) riferibile alla stessa banca che pone in essere la rinegoziazione?
La ratio della circolare operativa, relativamente al divieto di rinegoziare un finanziamento con la stessa banca, è quella di evitare che l’operazione sia finalizzata a coprire eventuali perdite della banca. Qualora l’operazione di finanziamento fosse volta a ripianare diverse posizioni debitorie, tra le quali quella della banca rinegoziatrice, che vanta un credito di importo limitato rispetto al finanziamento antiusura richiesto, si ritiene che la predetta operazione non incontri preclusioni normative, né espresse né implicite. Difatti, la circolare ha escluso dall’ambito di operatività del fondo antiusura le operazioni che potrebbero essere finalizzate a soddisfare unicamente le istanze creditrici della banca finanziatrice.
Può precisarsi il significato da attribuire a start up?
La circolare operativa ha disposto l’esclusione dall’ambito di operatività del fondo di prevenzione delle imprese in start up. Si deve intendere con tale locuzione le imprese in fase di costituzione. Qualora l’impresa sia stata avviata e si trovi ad operare nel mercato da breve tempo e, nonostante questo in situazione di difficoltà economiche, sarà il confidi a valutare l’opportunità di concedere un finanziamento garantito con il fondo antiusura, precisando nella motivazione della delibera, oltre gli elementi di valutazione che hanno costituito il presupposto per il rilascio della garanzia antiusura, anche gli elementi in base ai quali l’impresa non sia da considerare in fase di costituzione
La motivazione della delibera riguarda gli elementi di valutazione della pre-istruttoria?
Fermo restando che il rilascio della garanzia, previo riscontro dei presupposti normativi, è prerogativa dei singoli Enti, i quali agiscono sulla base delle disposizioni statutarie e delle convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito, la circolare operativa dispone che il confidi motivi la delibera di accoglimento o diniego della garanzia antiusura, sulla base degli elementi emersi in fase di pre-istruttoria e con le ulteriori precisazioni dovute alla peculiarità dei casi di specie, come nelle ipotesi di impresa avviata ed operante nel mercato da breve tempo e rinegoziazione di un finanziamento già garantito dal Fondo antiusura.
E’ possibile inserire lo stanziamento iniziale del confidi tra il patrimonio netto?
La circolare operativa ha riaffermato che il processo che regola l’erogazione dei fondi antiusura a favore dei soggetti beneficiari non ne determina il passaggio di proprietà, ma si configura invece un rapporto finalizzato alla gestione, come già chiarito dal parere n. n. 13127 del 5 febbraio 2000 dell’Avvocatura dello Stato e dalla circolare del 19/04/2007. Stante la persistente natura pubblica dei contributi erogati ai sensi dell’art. 15, comma 2, legge 108/1996, ed il correlato vincolo di restituzione normativamente previsto, i predetti contributi non possono farsi rientrare tra il patrimonio netto dell’ente.
Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale del confidi, si rimette all’autonomia contabile dello stesso la valutazione circa la più idonea allocazione in bilancio, significando, comunque, che già allo stato attuale i confidi che hanno allocato il Fondo antiusura alla voce “altri debiti” hanno scomputato lo stanziamento iniziale del confidi.
Si precisa altresì che, comunque,il Fondo di prevenzione antiusura, ai fini della rendicontazione (art. 10, D.P.R. 315/1997), è da considerarsi unico, senza alcuna distinzioni delle diverse fonti che lo determinano (fondi MEF, stanziamento iniziale confidi, altri contributi pubblici, interessi, spese,escussioni).
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