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Antiriciclaggio

L'opera di prevenzione svolta nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita è svolta dalla Direzione V mediante un'attività normativo-interpretativa e un'attività sanzionatoria.

I     Attività normativo-interpretativa.

- Predisposizione degli schemi di provvedimento necessari per dare attuazione alla legge antiriciclaggio e al testo Unico bancario. Risoluzione delle questioni rilevate in sede operativa nell'ambito di applicazione delle suddette leggi. Il Comitato antiriciclaggio, composto da rappresentanti del MEF, della Banca d' italia, dell'Ufficio italiano dei cambi e della Guardia di finanza a tutt'oggi ha emanato 96 pareri ai quali è stata data attuazione nell'ambito delle categorie interessate.
- Collabora con le altre autorità competenti nella lotta al riciclaggio nonché con le omologhe autorità di altri paesi e con gli organismi internazionali di settore e fornisce il proprio contributo alla predisposizione di provvedimenti normativi a livello internazionale.


II     Attività sanzionatoria.

Il rispetto della normativa antiriciclaggio è assicurata da un articolato sistema di sanzioni pecuniarie. Le infrazioni amministrative della normativa antiriciclaggio sono segnalate al MEF da banche, uffici della P.A. e in genere da organi di vigilanza e controllo.

Secondo la vigente normativa le fattispecie illecite concernono:

- l'inosservanza del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite degli intermediari abilitati, trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore da trasferire è complessivamente superiore ad € 1.000,00;

- l'inosservanza dell'obbligo di indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e/o di apporre la clausola di non trasferibilità sui vaglia postali e cambiari, sugli assegni postali, bancari e circolari emessi per importi superiori ad € 1.000,00;

- l'omessa comunicazione al   MEF da parte dei funzionari delle amministrazioni pubbliche, dei pubblici ufficiali e degli intermediari abilitati delle sopraspecificate violazioni delle quali abbiano avuto notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. Tale segnalazione deve essere effettuata al MEF entro 30 giorni dalla data in cui se ne è avuta notizia;

- l'omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che il fatto costituisca reato, da parte degli intermediari.

Tutte le fasi del procedimento sanzionatorio si svolgono nell'ambito della Direzione V e comprendono atti di contestazione, istruttorie, audizioni personali e relazioni illustrative alla Commissione Consultiva, predisposizione dei decreti sanzionatori , contenzioso, fase esecutiva, rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

Il procedimento è soggetto a rigorosi termini di decadenza e di prescrizione.

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