Attività di alta vigilanza.
Questa funzione si esplica attualmente sugli intermediari esercenti attività finanziaria nei confronti del pubblico, iscritti nell'elenco di cui all' Art. 106 del D.Lgs. n. 358/83 mediante l'emissione, su proposta dell'UIC, di provvedimenti di cancellazione dall'elenco suddetto degli intermediari che non siano più in possesso dei requisiti per l'iscrizione o che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge.
Analogamente si provvede su proposta dell'UIC alla cancellazione o alla sospensione dall'albo istituito con D.P.R. 28.07.2000 n. 287, dei mediatori creditizi che non siano più in possesso dei requisiti di legge.
La tenuta dei relativi albi ed elenchi è di competenza dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
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