Il MEF ha la responsabilità di autorizzare le aziende nazionali, per il tramite degli istituti di credito, allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai ministeri degli Affari esteri o della Difesa (art. 27 della l. 185/90).
L'iter autorizzativo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della notifica da parte degli istituti di credito, il MEF emani il provvedimento di autorizzazione in base a quanto stabilito dalla legge. Emanato il provvedimento, la transazione bancaria, riferibile a precedente autorizzazione, viene segnalata da parte dell'istituto di credito al MEF per i dovuti controlli contabili.
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