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Legge 9/7/1990 n.185 - Armamenti

Il MEF ha la responsabilità di autorizzare le aziende nazionali, per il tramite degli istituti di credito, allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai ministeri degli Affari esteri o della Difesa (art. 27 della l. 185/90). 

L'iter autorizzativo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della notifica da parte degli istituti di credito, il MEF emani il provvedimento di autorizzazione in base a quanto stabilito dalla legge. Emanato il provvedimento, la transazione bancaria, riferibile a precedente autorizzazione, viene segnalata da parte dell'istituto di credito al MEF per i dovuti controlli contabili. 

Contatti: 

Tel 06.47.61.66.88 
Fax 06.4761.4725 
e-mail: dt.dir5.legge185@tesoro.it

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